Normativa per la raccolta dei funghi in Umbria .

I boschi della Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana si estendono, in tutta la loro verdeggiante bellezza, in ampio territorio amministrato da 15 differenti Comuni ricadenti nelle due province umbre di Terni e Perugia. Non è insolito, anzi piuttosto comune, incontrare in questo periodo gruppi di persone che si divertono a percorrerne i tracciati e i sentieri alla ricerca di uno dei frutti della terra più prezioso seppure molto comune nei nostri boschi: il fungo commestibile. L'ente Montano, anche quest'anno, ha preparato un breve compendio di consigli e norme per esercitare la ricerca e la raccolta dei funghi nel pieno rispetto dell'ambiente naturale. Lo scopo è di sensibilizzare i frequentatori dei boschi sulla necessità di tenere comportamenti rispettosi della natura, affinché il loro passaggio non sia causa di inutili danni all'ambiente. Ecco il testo delle norme da rispettare e dei consigli da seguire:

La raccolta dei funghi epigei in Umbria è disciplinata con L.R. 12 del 21/2/2000 e successive integrazioni e modifiche. In base alla normativa regionale suddetta, si rammenta che:

- La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti in Umbria, purché muniti di idoneo documento di identità (art. 2, comma 1).

- I minori di anni 14 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da persona adulta (art. 2, comma 2).

- La raccolta dei funghi può essere effettuata anche all'interno delle Aree Naturali Protette, con eccezione delle zone di riserva integrale (art. 2, comma 1).

- Il limite di raccolta individuale e giornaliero è di 3 Kg complessivi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso (art. 2, comma 4).

- Il limite suddetto può essere elevato a 10 Kg, previa autorizzazione nominativa rilasciata dalla Comunità Montana a residenti con reddito inferiore ad € 11.000/anno ed aventi titolo per la commercializzazione dei funghi (art. 4, comma 1).

- I funghi raccolti debbono essere sommariamente puliti sul posto (art. 2, comma 5). - I funghi devono essere collocati in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, con divieto d'uso di contenitori in plastica (art. 2, comma 6).

- I cittadini non residenti in Umbria possono raccogliere funghi in Umbria solo dopo essere stati autorizzati dalla Comunità Montana, previa versamento di € 50,00 (art. 5, comma 1 e 2).

- E' vietata la raccolta di funghi con diametro del cappello inferiore a cm 4, salvo alcune eccezioni (art. 6, comma 3).

- La raccolta dei funghi all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita solo nei giorni di silenzio venatorio (art. 7).

- Il controllo sanitario è garantito dalle ASL tramite gli Ispettorati micologici (art. 9, comma 1). - Per ulteriori informazioni contattare la Comunità Montana (sede di San Venanzo 075/8790900, sede di Orvieto 0763/341256, sede di Todi 075/8945398).

I FUNGHI CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DEGLI ECOSISTEMI NATURALI: VANNO RACCOLTI CON CURA SENZA DISTRUGGERLI.

scarica il modello della domanda